Controlli per i versamenti IVA split payment

Controlli per i versamenti IVA split payment

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Il versamento dell’Iva da scissione dei pagamenti comporta per le PA controlli sull'impostazione contabile e gestione dei documenti di acquisto (afferenti la sfera istituzionale, commerciale o promiscua).

Contenuto delle fatture La circolare n. 1/E/2015 fornisce chiarimenti circa l’ambito soggettivo delle PA che devono procedere all’applicazione della scissione dei pagamenti, sostanzialmente conforme a quella indicata dall’art. 6, comma 5 del Dpr. 633/1972, fornendo ai fornitori una elencazione quasi esaustiva che consenta loro di tenere conto dell’applicabilità sulle fatture emesse a carico delle PA della scissione dei pagamenti e quindi di indicare l’annotazione “scissione dei pagamenti” come indicato dall'art. 2 del Decreto 23 gennaio 2015.

L’obbligo di applicazione della disciplina su ciascun documento non discende però dall’indicazione del fornitore in fattura che, se errata, è irrilevante; infatti è l’ente cessionario ove soggetto alla disciplina che dovrà trattare correttamente il documento, indipendentemente dalle indicazioni del fornitore, per evitare l’applicazione delle sanzioni 30% dell’Iva.

Sanatoria sanzioni Le PA, in questa fase transitoria, dovranno però tenere conto di quanto precisato dalla circolare n. 1/E/2015, la quale ha fatto salvi i comportamenti adottati dai contribuenti nel versamento dell’Iva con modalità difformi dalla disciplina della scissione dei pagamenti fino al 9 febbraio 2015, senza applicare sanzioni, a però condizione che l’Iva sia stata effettivamente corrisposta all’erario (dalla PA o dal fornitore).

Quindi se le PA, avessero corrisposto al fornitore l’Iva ad esse addebitata in relazione ad acquisti fatturati dopo il 1° gennaio fino al 9 febbraio 2015 ed il fornitore avesse regolarmente computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, tale ammontare non dovrà confluire nel versamento in scadenza.

Allo stesso modo se l’operazione è stata considerata erroneamente rientrante nella scissione dei pagamenti (fattura di professionista con ritenuta alla fonte) l’Iva dovrà essere corrisposta al fornitore e non computata nella liquidazione split payment.

Versamenti distinti Il versamento dell’Iva da scissione dei pagamenti deve avvenire con modalità idonee e distinte fra acquisti istituzionali (come consumatore finale) e acquisti commerciali o promiscui (come soggetto passivo Iva) e discende dalla relativa corretta impostazione contabile a cui si riferiranno i controlli del fisco e degli organi interni di revisione (art. 6 del Decreto).

L’Iva dovuta in relazione all’applicazione dello split payment sugli acquisti effettuati dalle PA per lo svolgimento dell’attività commerciale, nella quale le stesse PA possono teoricamente godere della detrazione Iva, è dovuta unitamente alla liquidazione Iva periodica, senza alcuna distinzione, derivando dai registri Iva dell’attività commerciale.

E’ il caso, ad esempio, dell’Iva sugli acquisti delle Aziende del SSN o delle aziende di servizi alla persona, inerenti lo svolgimento di attività sanitarie o socio sanitarie rilevanti Iva (decommercializzate ai fini Ires), la cui detraibilità viene limitata solo dall'applicazione di un pro-rata di detraibilità pari a zero e non per afferenza alla sfera di non soggettività passiva Iva.

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