Analisi dopo la Circolare 15/E/2015

Analisi dopo la Circolare 15/E/2015

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Il 16 aprile scatta l’ultimo atto per la completa attuazione del meccanismo dello split payment ovvero il versamento dell’Iva all’erario da parte della Pubblica amministrazione e con questo l’istituto entra a pieno titolo nella ordinaria operatività delle imprese. Ciononostante, prescindendo dal fatto che l’Italia attende ancora da Bruxelles il via libero definitivo (il meccanismo è infatti soggetto alla procedura di autorizzazione comunitaria), i problemi applicativi della norma non sono del tutto risolti.

In effetti l’Agenzia delle Entrate con ben tre circolari (1/E, 6/E e 15/E) ha cercato di dare in modo tempestivo tutti i chiarimenti del caso, ma alcuni temi si scontrano con una realtà composita e complessa non facilmente inquadrabili nella procedura applicativa dell’istituto.

Sul piano soggettivo, le circolari hanno aperto il campo di applicazione del regime a tutta una serie di enti che, seppur non compresi nell’elenco dell’art. 6 comma 5 del Dpr 633/72, sono da considerarsi soggetti alla specifica procedura, in quanto il regime è stato introdotto con scopi antievasivi che consentirebbero (secondo la posizione espressa dall’Agenzia) l’interpretazione estensiva della norma. In questo senso la stessa recente circolare 15/E/2015 è stata costretta a reintervenire sul tema, escludendo, da una parte, alcuni soggetti e suggerendo alcune soluzioni pragmatiche. Alla fine, quasi arrendendosi all’impossibilità di trovare un criterio esaustivo la stessa Agenzia suggerisce, da una parte, di affidarsi a quanto viene dichiarato dall’ente (quindi in caso di dubbio è necessario richiedere una dichiarazione all’ente), dall’altra parte, l’ente, in caso di dubbi può sempre presentare un interpello.

Sul piano oggettivo, poi, risultano anche difficilmente gestibili tutte quelle operazioni che sono alternativamente soggette allo split payment e al reverse charge a seconda che l’ente riceva il servizio nell’ambito istituzionale o commerciale (si pensi a servizi di pulizia). In questi casi le circolari (tra cui anche la circolare 14/E sul reverse charge) suggeriscono di ottenere dall’ente una predichiarazione sulla corretta ripartizione dell’acquisto tra l’acquisizione commerciale o istituzionale. Questa dichiarazione in molti casi è impossibile, in quanto molto spesso l’ente sarà in grado di ripartire la spesa solo a posteriori.

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