Chiarimenti della dogana in merito alla prescrizione - Circolare 3/D/15

Chiarimenti della dogana in merito alla prescrizione - Circolare 3/D/15

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Il termine triennale in dogana costituisce una vera e propria ipotesi di decadenza che inibisce totalmente l’azione di accertamento degli uffici. Questo principio deve valere, con alcune piccole variazioni, anche nel caso in cui l’accertamento evidenzi una astratta configurabilità penale del comportamento dell’operatore quando, poi, l’autorità giudiziaria concluda per l’archiviazione ovvero l’assoluzione del contribuente.

Su questi temi entra la Circ. 3/D/15, che recepisce gli orientamenti della Commissione UE e il parere dell’Avvocatura di Stato, interpellata anche sullo specifico tema. Finalmente, si rileva in primis come venga qualificata in termini di decadenza (e non di prescrizione) l’impossibilità dell’azione amministrativa di accertamento nelle ipotesi in cui sia superato detto termine triennale. Di regola, a norma dell’art. 221.3 del Reg. n. 2913/92 (Codice doganale comunitario - CDC), agli Uffici è ora formalmente inibita ogni forma di accertamento oltre tale termine.

Tuttavia, nelle ipotesi derivanti da fatti penalmente rilevanti - in astratto idonei ad estendere il triennio in questione se almeno la notitia criminis avviene entro detto termine (art. 221.4 CDC) - la Dogana sceglie di procedere comunque con l’accertamento, rimettendo al giudice la decisione sull’intervenuta prescrizione.

Questa decisione lascia qualche perplessità in quanto, individuati i termini per l’inizio, l’interruzione e il termine del periodo di decadenza, questa potrebbe agilmente individuarsi in ogni caso, sia che vi sia la presenza di un fatto (in astratto) penalmente rilevante, sia che si verta in una ipotesi invece ordinaria.

Si ritiene infatti che potrebbero essere evitati aggravi amministrativi e giudiziali se, in ipotesi semplificate, sia pacifico che il potere di accertamento non sia più esercitabile e che una notizia di reato sia stata trasmessa all’autorità giudiziaria oltre il termine triennale.

Con riferimento però a queste ipotesi, per la Dogana vale invece il principio per cui la prescrizione deve necessariamente essere eccepita dal contribuente in giudizio e, solo quando questa è confermata dal giudice, può darsi luogo allo scarico delle pendenze.

Un reale punto di interesse sta però nell’adesione dell’Agenzia alla posizione, ormai unanime, per cui, poiché l’art. 221.4 CDC fa riferimento anche al quadro giuridico nazionale, il termine triennale opera in relazione alla notifica della notitia criminis all’autorità giudiziaria: in definitiva, solo se la notizia di reato è avvenuta nel triennio, detto termine è estensibile per l’accertamento.

Di contro, resta però il silenzio su una ulteriore, frequente ipotesi, ossia quelle configurata dal caso in cui la notizia criminis arrivi nel triennio e venga però archiviata, addirittura in sede di indagini, facendo comunque ad essa seguito un accertamento successivo al triennio.

In questi casi, appare di tutta evidenza come si configuri un’altra e più grave ipotesi di prescrizione dell’azione accertativa, non sempre però riconosciuta dagli Uffici periferici. Infatti, ammettere che la mera notizia criminis, ancorché infondata, legittimi un accertamento successivo al termine triennale, significa legittimare verifiche comunque e sempre estensibili con una mera trasmissione di una notizia di reato, a prescindere dal fatto che questa si riveli fondata o meno (sul punto, cfr. CGUE, sent. C- 62/06), esponendo il contribuente a rischi potenzialmente gravissimi.

Un ultimo aspetto rilevante introdotto dalla circolare in commento sta infine nel trattamento dell’Iva all’importazione, ancora una volta assimilata in tutto e per tutto ai dazi con riferimento ai relativi profili di accertamento e contabilità. Sul punto, rimangono profonde perplessità anche perché, a prescindere dalla qualificazione dell’Iva all’importazione, come confermato anche da crescente giurisprudenza di merito, il CDC regola sempre e solo le ipotesi relative ai dazi ed alle risorse proprie.

 

Benedetto Santacroce

Ettore Sbandi

 

Tabella di accompagno con i criteri

Termine triennale di prescrizione

La dogana decade dal potere di accertamento quando, in assenza di un fatto penalmente rilevante, sono trascorsi tre anni dalla data in cui è stata presentata una dichiarazione doganale. passato il termine, gli Uffici non sono tenuti ad accertare le somme non riscosse, senza che l’intervenuta decadenza debba essere dichiarata dal Giudice.

 

Ipotesi di notitia criminis

Nel caso in cui sia stata trasmessa una notizia di reato, la prescrizione interviene comunque se la notizia non è trasmessa nel termine triennale; nell’ipotesi contraria, gli Uffici potranno invece procedere all’accertamento anche superando tale termine. In ogni caso, è il Giudice che deve decidere sull’intervenuta prescrizione.

 

Ipotesi di notitia criminis archiviata

Resta nel silenzio il caso in cui la notizia di reato sia trasmessa nel triennio e poi archiviata. Alcuni Uffici procedono comunque all’accertamento oltre il termine prescrizionale, anche se si ritiene ciò impercorribile, in ossequio al disposto dell’art. 221.4, codice doganale, oltre che per ovvie ragioni di giustizia sostanziale.

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