Trattamento IVA dei "Buoni Spesa"
Accolta l’istanza ad appello sul trattamento IVA dei buoni spesa.
In seguito alla presentazione dell’istanza ad interpello redatta dallo Studio Santacroce&Partners, l’Agenzia delle Entrate ha espresso l’importante principio per cui i “buoni spesa” danno diritto ad un abbattimento della base imponibile dell’IVA (Risposta ad interpello pubblicata n. 341/E del 2023).
Per cui, i buoni spesa, se presentano nella sostanza le caratteristiche e producono gli effetti dei “buoni sconto”, in quanto materializzano il diritto del portatore ad una riduzione del prezzo complessivo della spesa, pari all’importo indicato sul buono, sono trattati ai fini IVA come tali. Sicché, alla riduzione di prezzo fa seguito, di conseguenza, la riduzione della base imponibile di pari valore al netto dell’IVA.
Ne deriva quindi che, secondo quanto disposto dall’art. 13 DPR 633/1972, gli sconti immediatamente applicabili sono esposti direttamente in fattura, in modo tale che l’importo che ne risulta rappresenta l’effettivo corrispettivo. Diversamente, se le condizioni contrattuali che prevedono l’applicazione di sconti/abbuoni, si verificano successivamente all’emissione della fattura, il cedente deve emettere, ai sensi dell’art. 26, una nota di credito nei confronti del cliente.