L’attuale crisi finanziaria incide sulle risorse delle imprese che operano sul territorio nazionale; in questo ambito nasce la questione legata al trattamento degli omessi versamenti IVA e delle sanzioni ad essi connesse.
La Cassazione a sezioni unite penali si è occupata di tale fenomeno con le sentenze n. 37424 e 37425 del 12 settembre 2013 che approfondiscono il tema della sanzionabilità penale o amministrativa di un omesso versamento IVA, quando lo stesso derivi da una situazione di difficoltà di liquidità di impresa.
La Cassazione ha affrontato la questione legata al principio di specialità, disciplinato dall'art.19 del D.Lgs. 74/2000, in base al quale quando uno stesso fatto è punito contemporaneamente da una sanzione amministrativa e da una sanzione penale, si deve procedere soltanto all’applicazione della sanzione comminata dalla disposizione speciale.
La Corte di Cassazione con le due sentenze sopra citate chiarisce, inoltre, che l’illecito connesso all’omesso versamento IVA è un illecito omissivo proprio derivante dal mancato compimento di un’azione dovuta; per questo la norma penale e la norma amministrativa non possono essere definite norme sanzionatorie concorrenti. Il rapporto tra i due illeciti non va inquadrato nel principio di specialità ma in termini di progressione.
Infine, sul piano della punibilità, la Corte di Cassazione - con la Sentenza n. 37424 del 12 settembre 2013- considera la possibile incolpevolezza dell’impresa che, trovandosi in una situazione di difficoltà finanziaria, non abbia la liquidità per affrontare il pagamento. Il contribuente deve, dunque, essere in grado di dimostrare che il mancato versamento derivi da una radicale assenza delle risorse per l’intero periodo antecedente la scadenza.