L'Obbligazione doganale: prescrizione, rimborso,sgravio

18 aprile 2016

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Il nuovo Codice Doganale dell'Unione in vigore dal prossimo 1° maggio, apporta un'intera riorganizzazione della disciplina dell'obbligazione doganale, per quanto riguarda la prescrizione, i rimborsi e gli sgravi dell'obbligazione medesima. Riferendosi alla prescrizione, il termine triennale decorrente dalla data di accettazione della dichiarazione doganale è stato confermato, in quelle che sono le ipotesi fisiologiche in cui l'autorità doganale provvede alla rettifica di errori. Nell'art 103 del Codice c'è una modifica in merito  al termine di prescrizione relativo a dichiarazioni doganali, dove l'importo dei dazi non è stato correttamente contabilizzato, è un fatto penalmente perseguibile. L'art 24 par. 4  prevedeva un termine variabile a seconda della legislatura di ogni stato e si è ritenuto opportuno uniformarlo in tutto il territorio dell'Unione, questo termine è costituito da una forbice da 5 a 10 anni decorrenti dalla data di accettazione della dichiarazione doganale, ogni stato membro può fissare nell'arco di questo intervallo il proprio termine, che consentirà all'autorità doganale di emettere l'atto di accertamento. Le diverse ipotesi di rimborsi e di sgravi con le relative procedure operative sono contenute negli articoli 19 e 20.

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