Rappresentanza in Dogana

10 giugno 2016

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Il Nuovo Codice dell'Unione modifica la disciplina della Rappresentanza in Dogana con gli artt. 18 e 19 che hanno introdotto una modifica rilevante in un paese come il nostro, nei quali esisteva una disciplina giuridica specifica per i soggetti doganalisti. Il quadro normativo di carattere generale è sostanzialmente costituito da due alternative: la rappresentanza diretta e quella indiretta dinnanzi alle autorità doganali da parte degli operatori economici. Nel I caso il soggetto che rappresenta l'operatore economico importatore o esportatore della merce o in generale il titolare del regime doganale considerato agisce in nome oltre che per conto di costui, dunque è in possesso di una procura oltre che di un mandato che gli consente di spendere il nome del soggetto per conto del quale agisce. Nel II caso invece la procura non sussiste e quindi il dichiarante e il sottoscrittore della dichiarazione doganale per conto dell'operatore economico titolare della merce oggetto di dichiarazione doganale, questi due soggetti, rappresentante indiretto e rappresentato, sono obbligati in saldo per quanto riguarda le conseguenze della dichiarazione, per quanto riguarda il pagamento dei diritti doganali.

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