La nuova formulazione dell'articolo 50 bis del Dl n.331/93 a seguito del decreto 193/2016 cambia in peggio i depositi Iva. Si mette fine ad una serie di questioni appesantendo il deposito Iva, un regime semplificante, invidiato da tutta Europa, che consentiva di gestire in maniera più snella il carico d'imposta. Due conseguenze una positiva una negativa. Quella positiva, non esistono più limiti oggettivi e soggettivi per introdurre un bene in un regime di deposito Iva, precedentemente c'erano quattro categorie di beni:
- beni extra UE, immessi in libera pratica nel territorio;
- acquisti intracomunitari;
- i beni che venivano ceduti ad un soggetto identificato in un altro paese della comunità
- le cessioni tra soggetti italiani ma limitatamente tra i beni della lettera a) bis;
Le ultime due categorie sono state eliminate e sostituite da una categoria più ampia, tutte le cessioni di beni con introduzione dei beni in deposito, non c'è più né il limite soggettivo né quello relativo alla tipologia di prodotto, questo significa un ampliamento delle funzioni del deposito Iva, il quale consente l'introduzione, la cessione e la lavorazione senza pagamento d'imposta fino al momento dell'estrazione.
Mentre quella negativa, al momento dell'estrazione, al momento attuale c'è un meccanismo di autofatturazione, viene liquidata l'imposta attraverso un meccanismo di Reverse Charge, dal 1/4/2017 cambieranno le regole, al momento dell'estrazione tutti i beni, ad esclusione degli acquisti intracomunitari, tutti i beni trattati all'interno del deposito, al momento dell'uscita dovranno necessariamente pagare l'imposta con F24, versamento diretto di compensazione. Questo pagamento ha quale effetto un appesantimento del pre-finanziamento dell'imposta, per le imprese che operano all'estero potrebbe essere usato il platform per uscire dal deposito, la comunicazione della lettera d'intenti deve essere fatta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Il depositario assume un ruolo fondamentale, diventa colui che versa l'imposta in nome e per conto del soggetto che estrae, diventa solidamente responsabile dell'imposta, qualora ci fossero mancati o parziali pagamenti è solidamente responsabile della sanzione, evita la sanzione dello splafonamento utilizzato da chi presenta invece di pagare l'utilizzo del platform corrispondente, questo depositario assume delle responsabilità molto più ampie. Le eventuali violazioni a queste disposizioni saranno prese in considerazione per la revoca del deposito.