La Circolare 42/E dell'Agenzia delle Entrate in materia di ravvedimento operoso ha cercato di dare un contorno al concetto di dichiarazione integrativa.
L'ultima novità è rappresentata dal Decreto n.193/2016 che supera la questione delle dichiarazioni integrative modificando il comma 8 e 8 bis del Dpr n.332/98 e viene stabilito che la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore, può avvenire con i modelli conformi dei singoli periodi d'imposta, entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento previsti dall'art 43 Dpr n.600 e art 57 Dpr 633.
Vi è la possibilità di compensazione anche oltre alla dichiarazione del periodo d'imposta successivo, si potrà portare a riduzione del debito delle imposte in compensazione dal 2018. Viene estesa la possibilità di portare in compensazione le minori imposte con i debiti dell'anno successivo o della liquidazione periodica, di portarla direttamente in compensazione, quindi restringere i tempi e le modalità per il loro diretto recupero.