Incrocio di scadenze per aderire alle sanatorie per omessa o irregolare certificazione Iva dei corrispettivi: al fine infatti di promuovere ulteriormente l'adempimento spontaneo e l'emersione di base imponibile, con la bozza del decreto-legge energia e fisco, che dovrebbe essere discusso nella riunione del Consiglio dei ministri di lunedì prossimo, viene introdotta una misura di regolarizzazione, sotto forma di ravvedimento operoso speciale, caratterizzata da un ambito temporale di applicazione e termini di adesione e versamento posti in continuità con la medesima sanatoria di cui alla legge di bilancio 2023, la quale guardava alle violazioni commesse in relazione alle dichiarazioni presentate sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, in scadenza il prossimo 30 settembre, e il 31 ottobre per le irregolarità formali.
La nuova sanatoria riguarderà invece le violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi commesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 con pagamento integrale del dovuto, senza tuttavia possibilità di rateazione come nell’attuale definizione, da effettuarsi entro il prossimo 15 dicembre.
Sarebbe opportuno per questo un differimento del primo termine di scadenza, facendolo coincidere con quello di metà dicembre. La definizione avverrà in ogni caso attraverso l’istituto del ravvedimento operoso speciale il quale, a differenza dell’ordinario ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, riconosce la riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo edittale.
Guardando alla regolarizzazione in scadenza a fine settembre, la stessa sana violazioni ancora accertabili, riguardanti dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti. Entro il 30 settembre 2023 si dovrà procedere sia con il versamento di quanto dovuto, ovvero della prima delle otto rate complessive, sia con la rimozione della violazione, ad esempio presentando la dichiarazione integrativa. Tale ravvedimento speciale permette di sanare anche le violazioni prodromiche alla dichiarazione come l’omessa o infedele fatturazione oppure una indebita detrazione, mentre risultano escluse le violazioni che possono emergere da una liquidazione automatica delle dichiarazioni come, ad esempio, gli omessi o tardivi versamenti di imposte dichiarate. Naturalmente non possono essere ravvedute le omesse dichiarazioni.
Il nuovo ravvedimento operoso speciale, che di fatto andrà in continuità col precedente, permetterà invece di rimuovere le violazioni di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e quindi relative a (i) documentazione e registrazione di operazioni imponibili, non imponibili, esenti, non soggette o a reverse charge; (ii) mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, anche con dati incompleti o non veritieri, di corrispettivi telematici; (iii) mancata emissione di documenti commerciali o loro emissione per importi inferiori a quelli reali; (iv) omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. L’ambito temporale di riferimento comprende l’anno 2022 ed il primo semestre del 2023.
Il ravvedimento sarà realizzato versando in unica soluzione quanto dovuto non essendo qui prevista la possibilità di rateazione. La misura è sempre quella pari ad un diciottesimo del minimo edittale con un importo dovuto pari ad almeno duemila euro (non individuata invece con l’attuale definizione).
Oltre alla regolarizzazione con versamento ridotto delle sanzioni e delle maggiori imposte e interessi, si dovrà anche procedere con la presentazione delle dichiarazioni integrative se le violazioni hanno comportato una infedeltà dichiarativa o un omesso o carente versamento di IVA in sede di liquidazioni periodiche.
Vedi "Indietro tutta sul condono: semplice ravvedimento su scontri telematici" del 26 settembre 2023